IL RETTORE
  Vista  la legge  9  maggio  1989, n.  168,  ed  in particolare  gli
articoli 6 e 16;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli  studi di Pisa, emanato con
decreto  rettorale   n.  1196/94,   e  successive   modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il decreto  rettorale 3  marzo 1998,  n. 01/435,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 1 aprile 1998, n. 76, con
il   quale    sono   state   introdotte   modifiche    allo   statuto
dell'Universita' degli studi di Pisa;
  Visto in particolare l'art. 2, comma 4 del citato decreto rettorale
3 marzo 1998,  n. 01/435 con il quale sono  state apportate modifiche
all'art. 23 dello statuto di Ateneo, integrandolo dei commi 9 e 10;
  Visto il  successivo decreto rettorale  15 aprile 1998,  n. 01/688,
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale -  serie generale  - 29  aprile
1998, n. 98, con il quale sono state apportate, nelle more di entrata
in vigore  delle modifiche di  cui al precedente decreto  rettorale 3
marzo 1998,  n. 01/435,  ulteriori modifiche  al testo  dell'art. 23,
integrandolo di un comma individuato come "comma 9";
  Rilevata pertanto,  la necessita'  di procedere  alla rinumerazione
dei  commi  dell'art. 23  dello  statuto  cosi' come  risultante  per
effetto di quanto disposto dai sopra richiamati decreti rettorali;
  Accertato  inoltre che,  a  seguito di  mero  errore materiale,  il
decreto rettorale 3 marzo 1998, n.  01/435, all'art. 2, comma 10, non
reca tra le modifiche apportate all'art. 33 dello statuto di cui alla
rettorale 8 gennaio  1998 prot. n. 02/12, quella relativa  al comma 5
del  medesimo articolo  che aumenta  da tre  anni a  quattro anni  la
durata del mandato del direttore di dipartimento;
  Rilevata  pertanto  la  necessita'  ad una  rettifica  del  decreto
rettorale 3 marzo 1998, n. 01/435 sopracitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I commi 9  e 10 dell'art. 23 dello statuto,  introdotti con decreto
rettorale 3 marzo  1998, n. 01/435, a seguito  dell'entrata in vigore
del successivo decreto rettorale 15 aprile 1998, n. 01/688, diventano
rispettivamente commi  10 e  11 del  medesimo articolo.  Pertanto, il
testo dell'art. 23, commi 9, 10 e 11 risulta essere il seguente:
  "Art. 23. - 9. Il preside puo' richiedere al senato accademico, per
il  periodo  del  suo  mandato,  l'autorizzazione  a  fruire  di  una
limitazione degli obblighi  didattici alle condizioni e  con i limiti
che  saranno  fissati  nel  regolamento didattico  di  ateneo,  fermo
restando l'obbligo di tenere un corso o modulo di insegnamento".
  "Art. 23. - 10. Nel caso di assenza o impedimento del preside e del
vicepreside, il  preside e' sostituito  dal decano dei  professori di
ruolo di I fascia della  facolta'. Parimenti, in caso di interruzione
per qualsiasi  causa del mandato  del preside, il decano  subentra al
titolare dell'organo  nella totalita'  delle sue funzioni  e provvede
nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale
per l'elezione del nuovo titolare".
  "Art. 23.  - 11. Qualora  l'assenza o l'impedimento del  preside si
protragga per  un periodo superiore  a tre mesi, il  rettore dichiara
con proprio decreto l'interruzione del  mandato e si procede ai sensi
del comma 10".