IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, emanato con decreto rettorale n. 1196/94, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto rettorale 3 marzo 1998, n. 01/435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 1 aprile 1998, n. 76, con il quale sono state introdotte modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa; Visto in particolare l'art. 2, comma 4 del citato decreto rettorale 3 marzo 1998, n. 01/435 con il quale sono state apportate modifiche all'art. 23 dello statuto di Ateneo, integrandolo dei commi 9 e 10; Visto il successivo decreto rettorale 15 aprile 1998, n. 01/688, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 29 aprile 1998, n. 98, con il quale sono state apportate, nelle more di entrata in vigore delle modifiche di cui al precedente decreto rettorale 3 marzo 1998, n. 01/435, ulteriori modifiche al testo dell'art. 23, integrandolo di un comma individuato come "comma 9"; Rilevata pertanto, la necessita' di procedere alla rinumerazione dei commi dell'art. 23 dello statuto cosi' come risultante per effetto di quanto disposto dai sopra richiamati decreti rettorali; Accertato inoltre che, a seguito di mero errore materiale, il decreto rettorale 3 marzo 1998, n. 01/435, all'art. 2, comma 10, non reca tra le modifiche apportate all'art. 33 dello statuto di cui alla rettorale 8 gennaio 1998 prot. n. 02/12, quella relativa al comma 5 del medesimo articolo che aumenta da tre anni a quattro anni la durata del mandato del direttore di dipartimento; Rilevata pertanto la necessita' ad una rettifica del decreto rettorale 3 marzo 1998, n. 01/435 sopracitato; Decreta: Art. 1. I commi 9 e 10 dell'art. 23 dello statuto, introdotti con decreto rettorale 3 marzo 1998, n. 01/435, a seguito dell'entrata in vigore del successivo decreto rettorale 15 aprile 1998, n. 01/688, diventano rispettivamente commi 10 e 11 del medesimo articolo. Pertanto, il testo dell'art. 23, commi 9, 10 e 11 risulta essere il seguente: "Art. 23. - 9. Il preside puo' richiedere al senato accademico, per il periodo del suo mandato, l'autorizzazione a fruire di una limitazione degli obblighi didattici alle condizioni e con i limiti che saranno fissati nel regolamento didattico di ateneo, fermo restando l'obbligo di tenere un corso o modulo di insegnamento". "Art. 23. - 10. Nel caso di assenza o impedimento del preside e del vicepreside, il preside e' sostituito dal decano dei professori di ruolo di I fascia della facolta'. Parimenti, in caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del preside, il decano subentra al titolare dell'organo nella totalita' delle sue funzioni e provvede nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale per l'elezione del nuovo titolare". "Art. 23. - 11. Qualora l'assenza o l'impedimento del preside si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma 10".